Marcatura CE per macchine e attrezzature industriali:
requisiti e caratteristiche

La Direttiva macchine 2006/42/CE è stata pubblicata oltre dieci anni fa ed è entrata in vigore da Dicembre 2009, il presente approfondimento è rivolto a tutti i costruttori di macchine ed ha lo scopo di chiarire i requisiti alla marcatura CE da apporre su una macchina.

L’allegato III della Direttiva Macchine, la marcatura CE, stabilisce i requisiti:

ALLEGATO III

La marcatura”CE” di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:


In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura “CE”, devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.

I vari componenti della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore ai 5 mm.

Le dimensioni minime sono soggette a deroga per le macchine di piccole dimensioni;

La marcatura “CE” deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.

Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 5, lettera b), la marcatura “CE” deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

La marcatura CE è normalmente applicata su una macchina per mezzo di una piastra metallica (1), ma, ad esempio per i componenti di sicurezza che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine (Allegato V), in genere la marcatura CE e le relative informazioni sono stampate (2) sullo stesso

Il metodo di marcatura deve risultare permanente, così come il collegamento della piastra alla macchina, in particolare la guida ufficiale suggerisce la saldatura, rivettatura o incollaggio, i giunti con bullonature passanti o bullonature filettate non sono da utilizzare in quanto potrebbero essere facilmente rimosse.

Articolo 16

Marcatura «CE»

1.   La marcatura di conformità «CE» è costituita dalle iniziali «CE», conformemente al modello fornito nell’allegato III.

2.   La marcatura «CE» viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all’allegato III.

3.   È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura «CE». Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura «CE».

L’Allegato I della Direttiva Macchine, invece, fornisce le seguenti norme:
1.7.3.   Marcatura delle macchine

Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,

designazione della macchina,

marcatura «CE» (cfr. allegato III),

designazione della serie o del tipo,

eventualmente, numero di serie,

anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell’apposizione della marcatura CE.

Inoltre, la macchina progettata e costruita per l’utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l’apposita marcatura.

La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.

Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l’utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

 

3.6.2.   Marcatura

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

la potenza nominale espressa in chilowatt (kW),

la massa, nella configurazione più usuale, in chilogrammi (kg),

e se del caso:

lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino in newton (N),

lo sforzo verticale massimo previsto sul gancio di traino in newton (N).


Fonti: